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La sicurezza in condominio: verifiche periodiche

L’amministratore di condominio a Roma cosi come nel resto di italia deve assolvere ad alcuni obblighi.

In particolare per la sicurezza in condominio, sulla quale si esprime il Decreto del Presidente della Repubblica 1999/162 sulla sicurezza degli impianti ascensori e il Decreto 462 del 2001 sulla manutenzione e verifica degli impianti di messa a terra.

Per dare qualche cenno alla materia,partiamo dall’indirizzo legislativo.

Il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 ha definito in tutti i termini la disciplina degli impianti ascensori e montacarichi, definendo anche la manutenzione degli impianti ascensori, la marcatura CE ed il tema delle verifiche periodiche e straordinarie sugli stessi.

Il D.P.R. 462/01  non lascia dubbi col suo titolo: “regime di verifica degli impianti di terra”

I testi sono chiari circa l’obbligatorietà delle manutenzioni che dovrebbero garantire la sicurezza ed il funzionamento degli impianti. Ciò che andato chiarendosi col tempo, invece, è la responsabilità dell’amministratore di condominio circa la messa in opera di manovre finalizzate al mantenimento in sicurezza del condominio.

L’articolo 40 del Codice Penale ci dice che ‘’ Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo’’. Poco dubbio quindi circa la responsabilità dell’amministratore di condominio.

I due indirizzi legislativi sopra citati sono parte integrante di quelle che potremmo accorpare nelle leggi in condominio.
Oltre questo, i testi del D.M. 37/08 e della 81/08 ci dicono anche altro.

Il D.M. 37/08 all’art. 15 definisce al punto .2 le sanzioni per il proprietario o i committente ( il condominio o l’amministratore) che non rispetti quanto stabilito nel D.P.R. 162/99:  ’’ Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all’entita’ e complessita’ dell’impianto, al grado di pericolosita’ ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.’’.

Il D.lgs 81/08 disciplina invece lavoro e sicurezza. Il condominio è considerato un luogo di lavoro. Non necessariamente dei dipendenti del condominio ma anche di tutti quei lavoratori, anche esterni al condominio, che si trovano a svolgere la loro attività lavorativa nel contesto condominiale. Il decreto infatti sostituisce il ruolo prioritario precedentemente assegnato al datore di lavoro con l’identificazione dei ‘’luoghi di lavoro’’ convogliando su questi ultimi tutta l’attenzione.

Facendo un match tra tutte le indicazioni legislative e ministeriali riportate in questo articolo la situazione risulta essere la seguente: il condominio ha l’obbligo, attraverso l’amministratore di condominio che ne è legale rappresentante, di manutenere obbligatoriamente impianti ascensori ed impianti di messa a terra, nonchè di provvedere ad una valutazione del rischio dei luoghi delle parti comuni.

Inoltre, sono obbligatorie le verifiche periodiche di tali impianti. Sono obbligatorie anche le verifiche straordinarie qualora all’impianto venga apportata modifica o aggiusto.

La mancata ottemperanza a tali disposizioni può portare, nei casi più felici, ad una sanzione per il condominio o per l’amministratore nel caso vi fosse, in quanto rappresentante legale. Nei casi meno rosei, ove sussista un accidente o un danno, alla responsabilità penale.

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