Come pagare il condominio? Quando l’amministratore bussa alla porta per esigere le quote millesimali (le cosiddette «bollette condominiali») e non si dispone di contanti, si può chiedere di versare l’importo tramite bonifico o con bollettini postali? È legittima la richiesta di versare il dovuto a rate, specie se si tratta di spese straordinarie di consistente importo? E che fare se l’amministratore non vuol rilasciare una ricevuta?
Pagare il condominio in contanti è possibile?
Non è vietato pagare il condominio in contanti a patto, però, che l’importo della singola rata non sia superiore alle soglie di tracciabilità fissate dalla legge (soglie che sono spesso modificate dalla legge). Fino al 31 dicembre 2021, la soglia per l’uso dei contanti è di 2.000 euro, ma dal 1° gennaio 2022 è stata fissata a 1.000 euro. Salvo ulteriori modifiche. La legge poi prescrive che, in caso di pagamento in contanti, l’amministratore è tenuto al rilascio di una quietanza.
Il costo del bonifico è a carico di chi esegue il pagamento.
Il denaro deve essere versato unicamente sul conto del condominio e non su altri. L’amministratore non può, ad esempio, esigere il pagamento sul proprio conto solo perché quello del condominio è stato pignorato o non è stato ancora aperto.
Nonostante il pagamento con bonifico consenta sempre la tracciabilità dell’operazione, a richiesta del condomino, l’amministratore è tenuto a rilasciargli la ricevuta in modo da togliere ogni definitivo dubbio sulla mensilità saldata.
Spese condominiali come si pagano: gli altri metodi
L’assegno circolare o bancario sono considerati normali mezzi di pagamento. L’amministratore, quindi, non li può rifiutare. Con riferimento all’assegno bancario, la Cassazione ha detto che, benché all’atto del ricevimento il creditore non possa avere la certezza della copertura dell’assegno, non per questo può rifiutarlo se non vi sono valide ragioni (si pensi a una persona che è stata più volte protestata).
È possibile pagare il condominio anche con bollettini postali o con vaglia postali. Anche in tale ipotesi, però, il costo dell’operazione è a carico del condomino, avendo egli prescelto tale modalità di pagamento a fronte di altre gratuite.
(Fonte: La Legge per Tutti)