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Anche i vani inagibili producono reddito

Catasto e vani inagibili, il caso

Il proprietario di un immobile, composto da piano terra e sottotetto, aveva presentato denuncia di variazione catastale, proponendo per il sottotetto un classamento in A/2 (abitazioni di tipo civile) e per il piano terra in C/2 (magazzini e locali di deposito). L’Agenzia delle Entrate aveva invece classificato l’immobile come A/7 (abitazioni in villini).

Quante volte all’amministratore di condominio a Roma o in altre città di Italia chiedono di questioni catastali?

Secondo il contribuente, il classamento operato dall’Agenzia delle Entrate non era corretto dal momento che il sottotetto aveva un’altezza inferiore al minimo per essere ritenuto abitabile e il piano terra risultava distrutto, fatiscente e in stato di abbandono.

Per la Commissione tributaria regionale (Ctr) della Campania, le modifiche apportate al sottotetto, con la suddivisione in ambienti e la sistemazione di finestre e un terrazzo, potevano far desumere la destinazione abitativa. La Ctr aveva inoltre osservato che nessun accertamento aveva verificato lo stato del piano terra, aggiungendo che, se fosse stato davvero fatiscente e abbandonato, il contribuente non avrebbe avuto motivo di richiederne l’accatastamento.

Cassazione: i vani inagibili producono reddito

La Cassazione ha affermato che, per l’attribuzione della rendita, bisogna fare riferimento solo alla situazione concreta dell’immobile. Non fanno testo, invece, l’agibilità o la conformità urbanistica. Questo perchè, hanno spiegato i giudici, ogni parte di immobile, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”.

In sostanza, hanno concluso i giudici, l’eventuale inagibilità non priva l’immobile del suo valore economico.

I giudici hanno quindi dato ragione all’Agenzia delle Entrate, confermando l’aumento della rendita catastale dell’immobile e respingendo le obiezioni del proprietario.

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